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“Associazione Movimento Cittàinsieme”

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l’Associazione culturale, non riconosciuta, denominata ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO CITTA’INSIEME“,  ente non commerciale senza scopo di lucro – di seguito denominata  “Associazione” – con sede in  San Donà di Piave (Ve), Via Ereditari n. 22. Il trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. L’Associazione ha durata di venti anni e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

ART. 2 – Finalità e obiettivi

L’Associazione promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica, all’impegno civile e democratico e persegue il fine di rinnovare la politica mettendo al centro della sua iniziativa la questione morale, la coerenza, l’analisi dei problemi e delle risorse, l’elaborazione programmatica ispirata a valori autenticamente democratici, nel pieno rispetto della Costituzione Italiana, coordinando azioni politiche condivise in occasione di momenti elettorali. L’Associazione si impegna a restituire alla politica il suo ruolo di “arte nobile e difficile”, intesa come realizzazione di un progetto culturale, costruito da persone che abbiano a fondamento della loro azione il bene comune e la crescita sociale, civile e morale del proprio territorio. L’Associazione si propone di favorire la comunicazione tra amministratori e cittadini e promuovere opportunità di partecipazione nei momenti decisionali.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente da ogni altro movimento politico, e non ha scopo di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

ART. 3 – I Soci

Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto il 18° anno di età, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali. Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini che intendano ispirare la loro attività, in campo politico e culturale, ai valori, alle finalità e agli ideali dell’Associazione. La domanda di iscrizione all’Associazione   si   riterrà perfezionata   con   il   pagamento   della   quota associativa. I requisiti per l’ammissione degli aspiranti soci comprendono l’impegno formale ad accettare le norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, compreso il pagamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

È  un’associazione  a  struttura  democratica,  con  disciplina  uniforme  del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. Tutti i soci si impegnano a condividere lo scopo ed il programma dell’Associazione e a           comportarsi           in           modo           coerente           con           essi. L’adesione all’Associazione comporta l’inserimento del nominativo in apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. L’iscrizione dei soci è automaticamente rinnovata di anno in anno, ove il socio o l’Associazione non comunichino la disdetta entro la fine dell’anno di riferimento. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sull’attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può  essere  escluso  dall’Associazione.  L’esclusione  è  deliberata dall’Assemblea con voto segreto.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

– L’Assemblea dei soci,

– il Consiglio Direttivo,

– il Presidente.

Tutte      le      cariche      sociali      sono      assunte      a      titolo      gratuito.

ART. 7– Assemblea dei soci

L’associazione applica i principi di libera eleggibilità degli organi amministrativi, del voto singolo per ciascun socio di cui all’art. 2538, comma 2, del codice civile e della sovranità dell’assemblea. L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed  è di norma presieduta dal Presidente. L’Assemblea  delibera  validamente  a  maggioranza  assoluta  dei  presenti, escluso il caso di modifica dello Statuto, regolato dal successivo art.9. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. E’ ammesso un massimo di due deleghe per ciascun aderente. L’avviso scritto deve indicare gli argomenti all’ordine  del  giorno  ed  essere  inviato  almeno  dieci  giorni  prima  della riunione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno. Può essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o dalla maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8  – Compiti dell’assemblea.

L’assemblea deve:

– approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

– determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;

– approvare l’eventuale regolamento interno;

– deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;

– eleggere il Consiglio Direttivo;

– deliberare  su  quant’altro  demandatole  per  legge  o  per  statuto  o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Modifica dello Statuto

L’Assemblea,  a  maggioranza  assoluta  dei  soci  iscritti,  ha  la  facoltà  di modificare il presente Statuto.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri, possibilmente nel rispetto    della  parità di genere, eletti dall’Assemblea. Le dimissioni di uno o più consiglieri non comportano la decadenza del Direttivo, purché venga rispettato il numero minimo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi oltre a quello iniziale. È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, il voto  del  presidente  vale  doppio.  Le  deliberazioni  sono  verbalizzate  in apposito registro, accessibile a tutti i soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.  Esso elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

ART. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell’Associazione sulla base degli indirizzi decisi dall’Assemblea. Fissa la quota associativa. Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione: convoca e presiede l’Assemblea dei soci (o delega tale compito a persona da lui designata) e il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ART. 13 – Risorse economiche dell’Associazione

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– contributi e quote associative;

– donazioni e lasciti;

–  ogni  altro  tipo  di  entrate  ammesse  ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote annuali devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno; esse sono determinate e deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione, inoltre esse non sono trasmissibili e non rivalutabili.

ART.14 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni  di  spesa  e  di  entrata  per  l’esercizio  annuale  successivo.  Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale  scioglimento  dell’Associazione  sarà  deciso  dall’assemblea secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  7  e  i  beni,  soddisfatti  ogni  debito  e pendenza, sono devoluti ad associazioni di analoga ispirazione socio culturale.

ART.16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile.

Il Segretario dell’Assemblea                                 Il Presidente dell’Assemblea

Lo statuto di Cittàinsieme

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